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Roma, 20 gennaio 2017

 

Circolare n. 22/2017

 

Oggetto: Previdenza – Le novità della Legge di Bilancio 2017 – Legge 11.12.2016, n. 232, su S.O. alla G.U. n. 297 del 21.12.2016.

 

Si segnalano le principali disposizioni in materia previdenziale contenute nella Legge di Bilancio 2017 (ex Legge di Stabilità).

 

Detassazione dei premi di risultato e welfare aziendale – (art.1, commi da 160 a 162) – Come già avvenuto lo scorso anno anche nel 2017, sempre per mancanza di copertura finanziaria, le aziende non beneficeranno della decontribuzione INPS sui premi di risultato erogati in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali).

Per quanto riguarda invece la detassazione degli stessi premi di risultato, resa strutturale dallo scorso anno dalla legge n. 208/2015, la norma in esame ha modificato alcuni aspetti della relativa disciplina. In particolare è stata aumentata fino a 3 mila euro (in precedenza 2 mila euro) la soglia del premio detassabile su cui applicare l’imposta agevolata del 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali); tale soglia può essere ulteriormente incrementata fino a 4 mila euro (in precedenza 2.500 euro) qualora il contratto di secondo livello preveda strumenti e modalità di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro; infine è stata ampliata la platea dei lavoratori beneficiari della detassazione comprendendo tutti coloro con un reddito imponibile annuo fino a 80 mila euro (in precedenza fino a 50 mila euro). Restano confermati tutti gli altri aspetti della disciplina della detassazione tra cui quelli relativi alla natura delle somme detassabili che, come è noto, devono essere di ammontare variabile e legate ad incrementi di produttività, qualità, efficienza ed innovazione.

E’ stata altresì confermata la possibilità per il datore di lavoro di convertire, per scelta del lavoratore, il premio di risultato in welfare aziendale ossia in prestazioni, beni e servizi con finalità sociale corrisposti al lavoratore o ai suoi familiari in natura o sotto forma di rimborso spese (tra cui servizi di educazione e istruzione come scuole materne, asili nido e borse di studio, servizi di mensa scolastica nonché servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti); tali prestazioni sono escluse dal reddito di lavoro dipendente e pertanto completamente detassate, nei limiti degli importi indicati dall’art. 51 del TUIR (Testo Unico sui Redditi). Una novità di quest’anno riguarda la completa detassazione dei contributi di previdenza complementare ed assistenza sanitaria erogati in sostituzione di premi di risultato anche se eccedenti i limiti di deducibilità previsti dalle rispettive normative. E’ stato infine precisato che rientrano tra le prestazioni di welfare completamente detassate anche quelle erogate in conformità a disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali o negli accordi interconfederali e non solo negli accordi aziendali o territoriali.

 

Sgravi contributivi per neoassunti (art. 1, commi da 308 a 310) – A differenza degli anni passati lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche in apprendistato) effettuate dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non sarà generalizzato ma limitato alle sole assunzioni di studenti che abbiano precedentemente svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o terzo livello (volti al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di titoli di studio universitari e di alta formazione compresi i dottorati di ricerca). Lo sgravio a favore dei datori di lavoro sarà pari al 100% dei contributi INPS nei limiti di 3.250 euro annui per ciascuna nuova assunzione e avrà durata triennale. Si segnala inoltre che:  

·        lo sgravio non incide in alcun modo sul calcolo della pensione dei lavoratori interessati in quanto il periodo decontribuito sarà interamente coperto dallo Stato tramite contributi figurativi;  

·        lo sgravio si riferisce ai soli contributi a carico dei datori di lavoro e pertanto i contributi a carico dei lavoratori saranno dovuti in misura piena;  

·        l’assunzione a tempo indeterminato deve essere effettuata entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio;  

·        lo sgravio non può essere goduto dall’azienda per più di una volta per lo stesso lavoratore e non è cumulabile con esoneri o riduzioni dei contributi previsti da altre normative vigenti.  

Cambi di appalto (art. 1, comma 164) – In caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto è stato definitivamente escluso l’obbligo di versamento del contributo di licenziamento da parte dell’impresa cedente qualora i lavoratori licenziati siano assunti dall’impresa subentrante per effetto di clausole sociali previste da contratti collettivi nazionali; in assenza di tale disposizione siffatta esclusione non avrebbe potuto più essere applicata a decorrere da quest’anno.

 

Contribuzione INPS sulle partite IVA (art. 1, comma 165) – A partire dal 2017 è stata ridotta al 25,72% (in precedenza 27,72%) l’aliquota contributiva sulle partite IVA non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie.

 

Congedi di paternità (art. 1, comma 354) – E’ stato prorogato fino al 2018 il congedo di paternità introdotto dalla riforma Fornero (d.lgvo n. 92/2012). Il congedo in questione, disciplinato dal DM 22.12.2012, consiste nell’obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per due giorni (che diventeranno quattro nel 2018), anche non continuativi, entro i primi 5 mesi di vita del figlio dietro riconoscimento di un’indennità a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione; per il 2018, sempre nello stesso periodo di 5 mesi, il padre lavoratore potrà usufruire, in sostituzione della madre, di un ulteriore giorno di assenza alle stesse condizioni.

 

Anticipazione del pensionamento (art. 1, commi da 166 a 186) – In via sperimentale dall’1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018 sarà possibile accedere al cosiddetto APE (Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica) che consiste in un anticipo del pensionamento erogato sotto forma di prestito da un istituto di credito ai lavoratori con almeno 63 anni di età e 20 anni di contributi, che maturino il diritto alla pensione entro 3 anni e 7 mesi e la cui pensione non superi una certa soglia (per il 2017 pari a 702,65 euro mensili). Il prestito dovrà essere restituito dai lavoratori a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni. Diverso è l’APE sociale destinato cioè a particolari categorie di soggetti svantaggiati sempre con almeno 63 anni di età (tra cui disoccupati e invalidi con almeno 30 anni di contributi nonché lavoratori con 36 anni di contributi che svolgano da almeno sei anni continuativi attività usuranti); l’APE sociale comporta, nei limiti delle risorse disponibili, l’erogazione da parte dello Stato di un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. Le modalità attuative dei due tipi di APE saranno stabilite con successivi decreti.

 

Pensione anticipata (art. 1, comma 194) – Dal 2018 saranno abolite definitivamente le penalità sui trattamenti pensionistici anticipati per chi ha meno di 62 anni di età introdotte a suo tempo dalla riforma delle pensioni del Governo Monti (legge n. 214/2011).

 

Part-time incentivato per lavoratori prossimi alla pensione (art.1, comma 233) – Sono state drasticamente ridotte a 20 milioni di euro per il 2017 (in precedenza 120 milioni) e a 10 milioni di euro per il 2018 (in precedenza 60 milioni) le risorse stanziate per favorire la staffetta generazionale all’interno delle aziende introdotta dalla legge di Stabilità 2016. Come è noto tale strumento, peraltro sino ad oggi scarsamente utilizzato, è volto ad agevolare il passaggio di lavoratori anziani da un contratto a tempo pieno indeterminato ad un contratto part-time.

 

Fabio Marrocco

Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 122/2016, 6/2016, 163/2015, 50/2015, 43/2015, 27/2015, 6/2015, 51/2013,190/2012

 

Allegato uno

 

Lc/lc

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S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e

bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                               Art.1

                        *****OMISSIS*****

 

  160. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 182, le parole: «2.000 euro»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «3.000 euro»;

    b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le

somme e i  valori  di  cui  al  comma  4  del  medesimo  articolo  51

concorrono a formare il  reddito  di  lavoro  dipendente  secondo  le

regole ivi previste  e  non  sono  soggetti  all'imposta  sostitutiva

disciplinata dai commi da 182 a  191  del  presente  articolo,  anche

nell'eventualita' in cui gli stessi  siano  fruiti,  per  scelta  del

lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui

al comma 182»;

    c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente:

  «184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a

formare  il  reddito  di  lavoro  dipendente,   ne'   sono   soggetti

all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

    a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta  del

lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di  cui

al comma 182 del presente  articolo,  anche  se  eccedenti  i  limiti

indicati  all'articolo  8,  commi  4  e  6,  del   medesimo   decreto

legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare

la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai

fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma

6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

    b) i contributi di assistenza sanitaria di cui  all'articolo  51,

comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in

parte, delle somme di cui al comma 182 del presente  articolo,  anche

se eccedenti i limiti indicati nel medesimo  articolo  51,  comma  2,

lettera a);

    c) il valore delle  azioni  di  cui  all'articolo  51,  comma  2,

lettera g), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto  o  in

parte, delle somme di cui al comma 182 del presente  articolo,  anche

se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo  51,  comma  2,

lettera  g),  e  indipendentemente  dalle  condizioni  dallo   stesso

stabilite»;

    d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono  sostituite  dalle

seguenti: «euro 80.000»;

    e) al comma 189, le parole: «2.500 euro»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «4.000 euro».

  161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986,  n.  917,  dopo  la  lettera  f-ter)  e'  inserita  la

seguente:

  «f-quater) i contributi e i premi versati dal datore  di  lavoro  a

favore della generalita' dei dipendenti o di categorie di  dipendenti

per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per  oggetto  il

rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita

quotidiana, le cui caratteristiche  sono  definite  dall'articolo  2,

comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del  decreto  del  Ministro  del

lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  27  ottobre  2009,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12  del  16  gennaio  2010,  o

aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

  162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2,  lettera  f),

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da  ultimo

modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano  nel

senso  che  le  stesse  si  applicano  anche  alle  opere  e  servizi

riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in

conformita' a  disposizioni  di  contratto  collettivo  nazionale  di

lavoro,  di  accordo  interconfederale  o  di  contratto   collettivo

territoriale.

 

                        *****OMISSIS*****

 

  164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,

le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti:

«A decorrere dal 1º gennaio 2013».

  165.  A  decorrere  dall'anno  2017,  per  i  lavoratori  autonomi,

titolari  di  posizione  fiscale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore

aggiunto, iscritti alla Gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,

comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  che  non  risultano

iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria ne' pensionati,

l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della  legge

24 dicembre 2007, n. 247, e' stabilita  in  misura  pari  al  25  per

cento.

  166. A decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31

dicembre  2018,  e'  istituito  l'anticipo  finanziario  a   garanzia

pensionistica (APE). L'APE e' un prestito corrisposto a quote mensili

per dodici mensilita' a un soggetto in possesso dei requisiti di  cui

al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del  diritto

alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e  7,  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La  restituzione  del  prestito

avviene a partire dalla maturazione  del  diritto  alla  pensione  di

vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata  di  venti

anni. Il prestito e' coperto da una polizza assicurativa obbligatoria

per il rischio di premorienza.

  167. L'APE puo' essere richiesto dagli  iscritti  all'assicurazione

generale obbligatoria, alle  forme  sostitutive  ed  esclusive  della

medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo  2,  comma  26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di

APE, hanno un'eta' anagrafica minima di 63 anni  e  che  maturano  il

diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e  7  mesi,  purche'

siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti  anni  e

la loro pensione, al netto della rata di ammortamento  corrispondente

all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla

prestazione,   a   1,4   volte   il   trattamento   minimo   previsto

nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere  l'APE

coloro  che  sono  gia'  titolari  di  un  trattamento  pensionistico

diretto.

  168.  Il  soggetto   richiedente,   direttamente   o   tramite   un

intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,

presenta all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),

tramite  il  suo  portale,  domanda  di  certificazione  del  diritto

all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma

167 del  presente  articolo,  certifica  il  diritto  e  comunica  al

soggetto richiedente l'importo minimo e  l'importo  massimo  dell'APE

ottenibile.

  169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui  al  comma

168 del presente articolo, direttamente o  tramite  un  intermediario

autorizzato ai sensi della legge 30 marzo  2001,  n.  152,  presenta,

attraverso l'uso dell'identita' digitale SPID di secondo livello,  di

cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24  ottobre

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014,

e con i modelli da  approvare  con  il  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui al comma  175  del  presente  articolo,

domanda di APE e domanda di pensione di  vecchiaia  da  liquidare  al

raggiungimento dei requisiti  di  legge.  La  domanda  di  APE  e  di

pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili,  salvo  in

caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies  del

codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,

n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice  del

consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,  il

termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui  ai  commi

da 166 a 186 del presente  articolo  e'  di  quattordici  giorni.  La

facolta' di estinzione anticipata dell'APE e'  regolata  dal  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma  175  del

presente articolo. Nella domanda il soggetto  richiedente  indica  il

finanziatore cui richiedere  l'APE,  nonche'  l'impresa  assicurativa

alla quale richiedere la copertura del  rischio  di  premorienza.  Le

informazioni precontrattuali e  contrattuali  previste  ai  sensi  di

legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al

soggetto  richiedente  dall'INPS,  per  conto  del   finanziatore   e

dell'impresa assicurativa; il finanziatore e  l'impresa  assicurativa

forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria.  I

finanziatori e le imprese assicurative sono  scelti  tra  quelli  che

aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a  seguito  dell'entrata

in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di

cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia

e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e,

rispettivamente, l'Associazione bancaria  italiana  e  l'Associazione

nazionale fra le imprese assicuratrici e altre  imprese  assicurative

primarie. L'attivita' svolta dall'INPS ai sensi dei commi  da  166  a

186 del presente articolo non costituisce  esercizio  di  agenzia  in

attivita'  finanziaria,  ne'  di  mediazione   creditizia,   ne'   di

intermediazione assicurativa.

  170. La durata minima dell'APE e' di sei mesi. L'entita'  minima  e

l'entita' massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto  del

Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  175  del

presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  del

titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre

1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per  le

finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,

l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati

di adeguata  verifica  della  clientela.  Con  decreto  del  Ministro

dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Comitato  di  sicurezza

finanziaria, sono definite le modalita' semplificate  di  adempimento

dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del  prodotto  e  di

ogni altra circostanza riferibile  al  profilo  di  rischio  connesso

all'operazione  di  finanziamento.  Il  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui al  comma  175  del  presente  articolo

disciplina le  comunicazioni  periodiche  al  soggetto  finanziato  e

assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.

  171. L'istituto  finanziatore  trasmette  all'INPS  e  al  soggetto

richiedente   il   contratto   di   prestito,   ovvero    l'eventuale

comunicazione  di  reiezione  dello  stesso.  L'identificazione   del

soggetto richiedente e' effettuata  dall'INPS  con  il  sistema  SPID

anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo  21

novembre 2007, n.  231,  per  il  perfezionamento  del  contratto  di

finanziamento  e  della   polizza   assicurativa   del   rischio   di

premorienza. In caso di concessione  del  prestito,  dalla  data  del

perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli  125-ter  del

testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,

e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo  6  settembre

2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS  tutte

le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai  sensi  di

legge. In caso di reiezione della richiesta,  ovvero  di  recesso  da

parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione  e'  priva  di

effetti. L'erogazione del prestito  ha  inizio  entro  trenta  giorni

lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS  trattiene

a partire dalla prima pensione mensile l'importo della  rata  per  il

rimborso   del   finanziamento   e   lo   riversa   al   finanziatore

tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di

scadenza della medesima rata.

  172. I datori di lavoro del settore privato  del  richiedente,  gli

enti bilaterali o i fondi di solidarieta' di cui agli articoli  26  e

27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo

accordo individuale  con  il  lavoratore,  incrementare  il  montante

contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando  all'INPS

in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per  il  pagamento  dei

contributi del mese di erogazione della prima mensilita' dell'APE, un

contributo non inferiore, per ciascun anno  o  frazione  di  anno  di

anticipo rispetto alla  maturazione  del  diritto  alla  pensione  di

vecchiaia, all'importo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  7  del

decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di  cui  al

periodo precedente si applicano le disposizioni  sanzionatorie  e  di

riscossione previste dall'articolo 116, comma 8,  lettera  a),  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388,  nel  caso  di  mancato  o  ritardato

pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

  173.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione   del   Ministero

dell'economia e delle finanze un  Fondo  di  garanzia  per  l'accesso

all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70  milioni  di  euro  per

l'anno 2017. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma

32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  sono  versate  all'entrata

del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70  milioni

di euro nell'anno 2017.  Per  le  finalita'  del  presente  comma  e'

autorizzata l'istituzione di un apposito  conto  corrente  presso  la

tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE  e'

ulteriormente alimentato con  le  commissioni  di  accesso  al  Fondo

stesso, che a tal fine sono versate all'entrata  del  bilancio  dello

Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo.  Tali  somme  sono

versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato  istituito

ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del  Fondo

copre l'80 per cento del  finanziamento  di  cui  al  comma  166  del

presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo  e'

a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa.

Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia  dello  Stato,

avente  le  medesime  caratteristiche  di  quella  del  Fondo,  quale

garanzia di ultima istanza. Il finanziamento  e'  altresi'  assistito

automaticamente dal privilegio di cui all'articolo  2751-bis,  numero

1),  del  codice  civile.  La  garanzia  dello  Stato   e'   elencata

nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e

delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31  dicembre  2009,

n. 196. Il Fondo e' surrogato di diritto alla  banca,  per  l'importo

pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1),

del codice civile. Tale finanziamento e le formalita' a esso connesse

nell'intero svolgimento del  rapporto  sono  esenti  dall'imposta  di

registro, dall'imposta di bollo e da ogni  altra  imposta  indiretta,

nonche' da ogni altro tributo o diritto.

  174. All'APE si applica il tasso  di  interesse  e  la  misura  del

premio  assicurativo  relativa  all'assicurazione  di  copertura  del

rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al  comma

169.

  175. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai  commi

da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni  e  adempimenti  per

l'accesso al finanziamento, nonche' i criteri,  le  condizioni  e  le

modalita' di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma  173

e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati  con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla  data

di entrata in vigore della presente legge.

  176. La gestione del Fondo di garanzia  di  cui  al  comma  173  e'

affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare

tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze  e

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  177. Le somme erogate in quote mensili di  cui  al  comma  166  del

presente articolo  non  concorrono  a  formare  il  reddito  ai  fini

dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche.  A  fronte  degli

interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura

del rischio di  premorienza  corrisposti  al  soggetto  erogatore  e'

riconosciuto, alle condizioni di cui al presente  comma,  un  credito

d'imposta annuo nella misura massima del 50  per  cento  dell'importo

pari  a  un  ventesimo  degli  interessi  e  dei  premi  assicurativi

complessivamente  pattuiti  nei  relativi  contratti.  Tale   credito

d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle

imposte sui redditi ed e' riconosciuto dall'INPS per l'intero importo

rapportato a mese a partire dal primo pagamento  del  trattamento  di

pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi  sulle  ritenute  da

versare  mensilmente  all'erario  nella  sua  qualita'  di  sostituto

d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22  del  decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

  178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma

171  non  rilevano  ai  fini  del   riconoscimento   di   prestazioni

assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

  179. In via sperimentale, dal 1º maggio 2017 e fino al 31  dicembre

2018, agli iscritti  all'assicurazione  generale  obbligatoria,  alle

forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  e  alla  Gestione

separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,

n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da

a) a d) del presente comma, al compimento  del  requisito  anagrafico

dei 63 anni, e' riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi  185  e

186 del presente articolo, un'indennita' per una durata non superiore

al periodo intercorrente tra la data di accesso  al  beneficio  e  il

conseguimento  dell'eta'  anagrafica  prevista   per   l'accesso   al

trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24,  comma

6, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

    a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di  cessazione

del  rapporto  di  lavoro  per   licenziamento,   anche   collettivo,

dimissioni per giusta causa  o  risoluzione  consensuale  nell'ambito

della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966,  n.

604,   hanno   concluso   integralmente   la   prestazione   per   la

disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono  in  possesso

di un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;

    b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il

coniuge o un parente  di  primo  grado  convivente  con  handicap  in

situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge

5 febbraio  1992,  n.  104,  e  sono  in  possesso  di  un'anzianita'

contributiva di almeno 30 anni;

    c) hanno una  riduzione  della  capacita'  lavorativa,  accertata

dalle competenti commissioni per il  riconoscimento  dell'invalidita'

civile, superiore o uguale al 74 per cento  e  sono  in  possesso  di

un'anzianita' contributiva di almeno 30 anni;

    d)  sono  lavoratori  dipendenti,  al  momento  della  decorrenza

dell'indennita' di cui al comma 181,  all'interno  delle  professioni

indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono  da

almeno sei anni in via continuativa attivita' lavorative per le quali

e' richiesto un impegno tale da rendere particolarmente  difficoltoso

e rischioso il loro  svolgimento  in  modo  continuativo  e  sono  in

possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 36 anni.

  180.  La  concessione  dell'indennita'  di  cui  al  comma  179  e'

subordinata alla cessazione dell'attivita' lavorativa e non spetta  a

coloro  che  sono  gia'  titolari  di  un  trattamento  pensionistico

diretto.

  181. L'indennita' di cui al comma 179  e'  erogata  mensilmente  su

dodici mensilita' nell'anno ed e' pari all'importo della rata mensile

della pensione calcolata al momento  dell'accesso  alla  prestazione.

L'importo dell'indennita' non puo' in ogni  caso  superare  l'importo

massimo mensile di 1.500 euro e non e' soggetto a rivalutazione.

  182. L'indennita' di cui al comma 179 del presente articolo non  e'

compatibile con i trattamenti di sostegno al  reddito  connessi  allo

stato di disoccupazione  involontaria,  con  il  trattamento  di  cui

all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,  nonche'

con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo  28

marzo 1996, n. 207.

  183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennita' nel caso  di

raggiungimento  dei  requisiti  per  il   pensionamento   anticipato.

L'indennita' e' compatibile con la percezione dei redditi  da  lavoro

dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000  euro  annui  e  dei

redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo nel limite di 4.800

euro annui.

  184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,  comma

4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  nonche'  per  il

personale degli enti pubblici di  ricerca,  che  cessano  l'attivita'

lavorativa e richiedono l'indennita' di cui al comma 179 del presente

articolo i termini di pagamento delle  indennita'  di  fine  servizio

comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28  marzo

1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio

1997, n. 140, iniziano a decorrere al  compimento  dell'eta'  di  cui

all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

e sulla base della disciplina vigente in  materia  di  corresponsione

del trattamento di fine servizio comunque denominato.

  185. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai  commi

da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di  spesa  annuali  di  cui  al

comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della presente legge, avuto particolare riguardo a:

    a)  la  determinazione  delle  caratteristiche  specifiche  delle

attivita' lavorative di cui al comma 179, lettera d);

    b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso

al  beneficio  di  cui  ai  commi  da  179  a  186  e   la   relativa

documentazione da presentare a tali fini;

    c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da  179

a 186, con particolare riferimento:

      1) all'attivita' di monitoraggio e alla  procedura  di  cui  al

comma 186 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di

cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

      2) alla disciplina del procedimento di  accertamento  anche  in

relazione  alla  documentazione  da  presentare   per   accedere   al

beneficio;

      3)  alle  comunicazioni  che  l'ente  previdenziale   erogatore

dell'indennita' di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito

alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

      4)   alla    predisposizione    dei    criteri    da    seguire

nell'espletamento dell'attivita' di verifica ispettiva da  parte  del

personale ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali nonche' degli enti  che  gestiscono  forme  di  assicurazione

obbligatoria;

      5) alle modalita' di utilizzo da parte dell'ente  previdenziale

delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto

organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,

anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in

possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori

nei confronti degli infortuni sul lavoro;

      6) all'individuazione dei criteri di priorita' di cui al  comma

186;

      7) alle forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che

gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare

riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine

alle tipologie di lavoratori interessati.

  186. Il beneficio dell'indennita' disciplinata ai sensi  dei  commi

da 179 a 185 e' riconosciuto a domanda nel limite di 300  milioni  di

euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di  647

milioni di euro per l'anno anno 2019, di  462  milioni  di  euro  per

l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di

euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023.  Qualora

dal  monitoraggio  delle  domande  presentate  e  accolte  emerga  il

verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di

domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del

presente comma,  la  decorrenza  dell'indennita'  e'  differita,  con

criteri di priorita' in ragione della maturazione  dei  requisiti  di

cui al comma 180, individuati  con  il  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui  al  comma  185,  e,  a  parita'  degli

stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine

di garantire un numero di accessi  all'indennita'  non  superiore  al

numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

 

                        *****OMISSIS*****

 

  194. Con effetto sui trattamenti pensionistici  decorrenti  dal 

gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo

e  quarto  periodo,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,

in materia di riduzione percentuale  dei  trattamenti  pensionistici,

non trovano applicazione.

 

                        *****OMISSIS*****

 

  233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  284,

quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'  ridotta  di

100 milioni di euro per l'anno 2017 e  di  50  milioni  di  euro  per

l'anno 2018 e, conseguentemente,  le  somme  versate  in  entrata  al

bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo  periodo  del  medesimo

comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017  e  a

60 milioni di euro  per  l'anno  2018,  sono  trasferite  all'INPS  a

copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma  284  nella

misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di  euro

per l'anno 2018 e rimangono acquisite al  bilancio  dello  Stato  per

l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50  milioni  di

euro per l'anno 2018.

 

                        *****OMISSIS*****

 

  308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai  datori

di  lavoro  privati,  con  riferimento  alle  nuove  assunzioni   con

contratto di lavoro a tempo indeterminato,  anche  in  apprendistato,

con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi

agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio  2017  al

31  dicembre  2018,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di

trentasei  mesi,  ferma  restando   l'aliquota   di   computo   delle

prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei  complessivi

contributi  previdenziali  a  carico  dei  datori  di   lavoro,   con

esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all'INAIL,  nel  limite

massimo di un importo di esonero pari a 3.250  euro  su  base  annua.

L'esonero  di  cui  al  presente  comma  spetta,  a  domanda  e  alle

condizioni di cui al comma 309 del presente articolo,  ai  datori  di

lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo  quanto  stabilito

al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione

del titolo di studio, studenti che hanno svolto  presso  il  medesimo

datore di lavoro attivita' di alternanza scuola-lavoro pari almeno al

30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi  dell'articolo

1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero  pari  almeno

al 30 per cento del monte ore previsto per le attivita' di alternanza

all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo  III  del  decreto

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari  almeno  al  30  per

cento  del  monte  ore  previsto  per  le  attivita'  di   alternanza

realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile  2008,  ovvero  pari

almeno al  30  per  cento  del  monte  ore  previsto  dai  rispettivi

ordinamenti per le attivita' di alternanza nei percorsi universitari.

L'esonero di cui al primo  periodo  del  presente  comma  si  applica

inoltre ai datori di  lavoro  che  assumono  a  tempo  indeterminato,

secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo,  entro  sei  mesi

dall'acquisizione del titolo di studio, studenti  che  hanno  svolto,

presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per  la

qualifica e  il  diploma  professionale,  il  diploma  di  istruzione

secondaria superiore,  il  certificato  di  specializzazione  tecnica

superiore o periodi  di  apprendistato  in  alta  formazione.  L'INPS

provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente, anche  ai  fini  di  cui  al  comma  309  del

presente  articolo,  al  monitoraggio   del   numero   di   contratti

incentivati ai sensi del presente comma e  delle  conseguenti  minori

entrate contributive, inviando relazioni  mensili  al  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze.

  309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 e'  riconosciuto

nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per  l'anno  2017,

di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro  per

l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di  50,7  milioni

di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di  euro  per  l'anno  2022.

Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il

verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del  numero  di

domande rispetto alle risorse finanziarie determinate  ai  sensi  del

primo  periodo  del  presente  comma,  l'INPS  non  prende  in  esame

ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.

  310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati  del

beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine  di  una  sua  eventuale

prosecuzione.

 

                        *****OMISSIS*****

 

  354.  L'applicazione  delle  disposizioni  concernenti  il  congedo

obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da  fruire  entro  i

cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via  sperimentale

per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a),

della legge  28  giugno  2012,  n.  92,  nonche',  per  l'anno  2016,

dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'

prorogata anche per gli anni 2017  e  2018.  La  durata  del  congedo

obbligatorio per il padre lavoratore dipendente e'  aumentata  a  due

giorni per l'anno 2017 e  a  quattro  giorni  per  l'anno  2018,  che

possono essere goduti anche in  via  non  continuativa;  al  medesimo

congedo si applica la disciplina di cui al decreto del  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.  Per  l'anno  2018  il

padre lavoratore dipendente puo' astenersi per un  periodo  ulteriore

di un giorno previo accordo con la madre e  in  sua  sostituzione  in

relazione  al  periodo  di  astensione   obbligatoria   spettante   a

quest'ultima. Alla copertura degli  oneri  derivanti  dai  primi  tre

periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno

2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti  dai  primi  tre

periodi del presente comma, valutati in  41,2  milioni  di  euro  per

l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017

e a 31,2 milioni di euro per  l'anno  2018,  mediante  corrispondente

riduzione del Fondo sociale per  occupazione  e  formazione,  di  cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio

2009, n. 2.

 

                        *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO